“Nella recente sentenza n. 25508 del 18/12/2015 la Corte di cassazione ritiene ammessa l’esenzione lei (e quindi Imu)all’immobile posseduto da un ente non commerciale concesso in comodato gratuito ad altro ente non commerciale, il quale vi svolga una delle attività meritevoli definite dall’articolo 7, comma 1, lettera i), dlgs n. 504/1992 – fra cui quelle ricreative e ricettive che interessano le basi.
Nel caso in cui il diritto all’utilizzo dell’immobile discenda da un contratto di comodato gratuito e tra i due enti sussista un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei medesimi fini istituzionali, allora l’esenzione per il comodante sarebbe del tutto legittima.”
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